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Tribunale di Palermo ordina il rientro della coordinatrice infermieristica

Infermieri

Il Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, ha disposto il reintegro di una coordinatrice infermieristica del Policlinico Universitario di Palermo nelle funzioni di coordinamento precedentemente svolte all’interno di un’unità operativa complessa oppure, in alternativa, in un reparto con analogo incarico attualmente disponibile.

La decisione è stata adottata con un provvedimento cautelare d’urgenza che ha accolto il ricorso presentato ai sensi dell’articolo 700 del Codice di procedura civile dall’avvocato Massimiliano Fabio, legale della professionista. Nel ricorso veniva contestato il progressivo svuotamento delle mansioni attribuite alla dipendente, vincitrice della procedura selettiva indetta nel 2016 e successivamente nominata tramite scorrimento della graduatoria. Dopo aver ricoperto incarichi di coordinamento in due diverse unità operative, la lavoratrice era stata assegnata a strutture prive delle responsabilità organizzative proprie del ruolo, pur continuando a percepire la relativa indennità.

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Massimiliano Fabio

Il giudice ha ritenuto sussistente il periculum in mora, rilevando che il protrarsi della situazione avrebbe potuto determinare un danno irreparabile alla professionalità acquisita, oltre a incidere sull’equilibrio psicofisico della dipendente. Nell’ordinanza viene richiamata anche la documentazione sanitaria relativa a uno stato ansioso riconducibile a stress lavoro-correlato.

Sotto il profilo del fumus boni iuris, il Tribunale ha respinto le argomentazioni dell’Azienda ospedaliera, secondo cui gli incarichi di coordinamento avrebbero natura temporanea. Il provvedimento evidenzia che tali incarichi possono essere rinnovati fino a dieci anni e che un’eventuale revoca richiede un atto scritto adeguatamente motivato. Nel caso esaminato non risultava alcun provvedimento di revoca, mentre la dipendente continuava a ricevere il trattamento economico previsto per l’incarico.

Accertata la disponibilità di un posto vacante di coordinamento, circostanza rimasta incontestata, il Tribunale ha ordinato l’immediato reintegro della coordinatrice nelle relative funzioni e ha condannato l’Azienda al pagamento delle spese di giudizio.


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