Truffa a Gioiosa Marea, condannati in Cassazione i due imputati
Il Tribunale di Messina, Sezione Penale Unificata, presieduto dal giudice Catia Bagnato con la partecipazione del P.M. Maria Grazia Russo e l’assistenza del cancelliere esperto Vittoria Puglisi, ha trattato il procedimento nei confronti di F. N. e A. I., imputati del reato di truffa aggravata in concorso. Le persone offese, costituite parti civili e assistite dall’avvocato Francesco Scaffidi Domianello (nella foto), avevano denunciato una serie di versamenti complessivamente pari a 630 euro effettuati su carte Postepay intestate agli imputati nell’ambito di una trattativa rivelatasi fittizia per la locazione di un immobile a Gioiosa Marea.
Nel corso dell’istruttoria dibattimentale, le persone offese hanno ricostruito i fatti, riferendo di essere state contattate da una donna non identificata che si era presentata come interessata alla locazione. Quest’ultima aveva sostenuto di dover affrontare urgenti esigenze legate alla salute, inducendo le vittime a recarsi presso un ufficio postale per eseguire tre versamenti tramite l’inserimento di codici, descritti come necessari per ottenere la restituzione immediata delle somme versate. Tali codici coincidevano invece con gli IBAN riconducibili agli imputati.
Una delle vittime ha dichiarato di aver compreso la natura fraudolenta dell’operazione solo dopo aver ricevuto una notifica bancaria relativa a un movimento sospetto e aver verificato che il numero telefonico utilizzato risultava associato ad attività illecite. Nel dibattimento sono state acquisite anche le dichiarazioni di un testimone che aveva seguito le indagini, il quale ha confermato che le carte Postepay beneficiarie erano regolarmente intestate ai due imputati e che non era stata presentata alcuna denuncia di furto o smarrimento. Non è stato possibile identificare la donna che aveva preso contatti con le vittime.
Gli elementi raccolti hanno delineato un quadro coerente con l’utilizzo di artifici idonei a indurre in errore le persone offese, comprovando la destinazione delle somme ai conti riconducibili agli imputati.
La decisione finale è intervenuta davanti alla Corte Suprema di Cassazione. Ai sensi dell’art. 23 co. 8 del D.L. n. 137/2020, dell’art. 8 del D.L. n. 198/2022 e dell’art. 17 del D.L. n. 75/2023, la Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Gli imputati sono stati inoltre condannati, in solido, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili, liquidate in 4.000 euro oltre accessori di legge.
👁 Articolo letto 5.599 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.




















