Longi, ricorso edilizio inammissibile: i motivi della decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, sezione di Catania, con la sentenza n. 1557/2026, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da una cittadina di Longi nei confronti del Comune e dei proprietari confinanti, delineando un orientamento destinato a incidere sulle controversie in materia urbanistica ed edilizia.
La decisione trae origine dalle eccezioni preliminari formulate dagli avvocati Emidio Riolo, difensore del Comune di Longi, e dagli avvocati Sebastiano Giovanni Calcò e Fabrizio Sansiveri, legali dei controinteressati. I difensori avevano contestato la legittimazione ad agire della ricorrente, rilievo accolto integralmente dal TAR, che ha ritenuto superfluo affrontare il merito della controversia.
La pronuncia si inserisce nel percorso interpretativo già delineato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 22 del 2021, secondo cui il criterio della “vicinitas” è sufficiente a fondare la legittimazione, ma non basta da solo a dimostrare l’interesse concreto al ricorso, che deve essere provato attraverso un pregiudizio specifico.
Il TAR di Catania ha ulteriormente precisato questo principio, affermando che neppure la dimostrazione di un danno concreto risulta sufficiente quando l’interesse fatto valere dal ricorrente non coincide con quello tutelato dalla norma sulla quale si fonda il provvedimento amministrativo contestato.
Nel caso esaminato, l’ordinanza di demolizione era stata adottata in applicazione dell’articolo 35 del D.P.R. 380/2001, disposizione finalizzata esclusivamente alla salvaguardia del demanio pubblico. La ricorrente, invece, sosteneva la lesione del proprio diritto di proprietà privata. Secondo il Collegio, tale difformità rende incompatibili l’interesse dedotto e la funzione della norma applicata. La sentenza introduce così un ulteriore criterio interpretativo, secondo il quale la legittimazione a ricorrere richiede non solo vicinanza e pregiudizio, ma anche coerenza tra l’interesse del ricorrente e quello che la disposizione invocata è destinata a proteggere.
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