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Liste d’attese fino a tre anni, il Tar impone un provvedimento

Ospedale

Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione Prima, ha censurato l’inerzia dell’Azienda sanitaria provinciale di Palermo in relazione a una richiesta di convenzionamento per un presidio di riabilitazione funzionale. Con la sentenza n. 524, pubblicata il 25 febbraio 2026, i giudici hanno accolto il ricorso presentato dalla Società Polisportiva Palermo, rilevando l’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.

La vicenda risale al 2025, quando la Polisportiva Palermo, assistita dagli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, aveva presentato istanza di convenzionamento ai sensi dell’articolo 26 della legge 833 del 1978. La struttura, già accreditata dall’Assessorato regionale della Salute per l’erogazione di 38 prestazioni ambulatoriali giornaliere, chiedeva di ampliare l’attività per rispondere alla domanda di servizi riabilitativi nel territorio. Nonostante la completezza della documentazione, l’Asp non aveva fornito alcuna risposta.

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Il Tar ha ritenuto illegittimo il silenzio dell’ente sanitario, accertandone l’inadempimento e imponendo all’azienda di pronunciarsi entro 30 giorni. In caso di ulteriore mancata risposta, è prevista la nomina di un commissario ad acta incaricato di adottare gli atti necessari in sostituzione dei dirigenti competenti.

Dagli atti emerge inoltre la situazione delle liste d’attesa nel territorio palermitano, con tempi superiori a un anno per le prestazioni prioritarie nel capoluogo, fino a due anni nei distretti periferici e oltre tre anni per le prestazioni ordinarie. La Uoc Assistenza riabilitativa territoriale aveva già giudicato “accoglibile” la richiesta, evidenziando che l’incremento delle prestazioni convenzionate avrebbe contribuito a ridurre i tempi di attesa e ad ampliare l’accesso alle cure.

Il collegio ha inoltre disposto la prosecuzione del giudizio sulla domanda risarcitoria avanzata dalla Polisportiva, finalizzata alla quantificazione dei danni economici derivanti dal ritardo amministrativo.


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