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Camper selvaggi? Ci scrive l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti

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San Giorgio di Gioiosa MareaA seguito del nostro articolo dal titolo “Camper selvaggi, ecco la norma del codice della navigazione” ci scrive  l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti e ci invita alla pubblicazione della loro nota che riportiamo qui di seguito.

Scrivo la presente in qualità di Presidente e legale rappresentante dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti con sede a Firenze in via San Niccolò 21 quale associazione rappresentativa degli interessi dei proprietari di autocaravan al fine di esporre e richiedere quanto segue.

In data 30.6.2017, la redazione di CanaleSicilia pubblicava l’articolo dal titolo “Camper selvaggi, ecco la norma del codice della navigazione” a firma di Vincenzo Amato (http://www.canalesicilia.it/camper-selvaggi-la-norma-delcodice-della-navigazione/).

L’articolo richiama la norma del codice della navigazione che vieta, tra le altre, l’occupazione arbitraria del demanio marittimo, aeronautico o delle zone portuali anche con l’uso di veicoli (art. 1161). Visto il titolo dell’articolo e la relativa fotografia, è di palmare evidenza l’ingiusto collegamento tra proprietari di autocaravan e violazione della suddetta norma.

L’articolo non fornisce un’informazione esaustiva e, pertanto, può indurre in errore oltre che alimentare il falso pregiudizio contro l’intera categoria dei proprietari di autocaravan associata a condotte in violazione di legge.

L’art. 1161 codice della navigazione sanziona l’occupazione arbitraria dello spazio del demanio marittimo con un veicolo. Orbene “sosta” e “occupazione” sono due concetti da tenere distinti.

La ratio dell’art. 1161 codice della navigazione sembra quella di impedire un utilizzo improprio dell’area demaniale. La sosta non può certo essere assimilata all’occupazione, laddove consiste nell’arresto temporaneo del veicolo. Lo stesso codice della strada distingue la sosta (art. 157 c.d.s.) e l’occupazione (art. 20 c.d.s.).

Dunque, ove la circolazione stradale è consentita e un veicolo sia in sosta nel rispetto dell’art. 157 del codice della strada, non può ritenersi violato l’articolo 1161 del codice della navigazione pena l’illegittimità dell’eventuale sanzione emessa a carico del presunto trasgressore.

Si rammenta altresì che per le autocaravan vale quanto disposto dall’art. 185 codice della strada il quale prevede, tra le altre, che “I veicoli di cui all’art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli.

La sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l’autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l’ingombro proprio dell’autoveicolo medesimo.

E’ vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienicosanitario”.

Distinti saluti,

Firenze, 3 luglio 2017

Presidente A.N.C.C.
Isabella Cocolo


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Camper selvaggi? Ci scrive l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ultima modifica: 2017-07-03T13:24:29+02:00 da CanaleSicilia